Stalking e ammonimento

 

*Con il termine “stalking”, tratto dal linguaggio tecnico della caccia e che letteralmente significa “fare la posta, braccare, seguire, pedinare, perseguitare”, si fa riferimento a un fenomeno di molestie assillanti e cioè un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e comunicazione, che talora degenera nella vera e propria violenza, nei confronti di una vittima che non gradisce questi comportamenti, fonte di fastidio, preoccupazione, se non vera e propria paura-ansia o, comunque, di uno stato di sofferenza psicologica. Si distinguono due modelli di stalking: “stalking mite” e “stalking duro” (oppure si parla di stalking molesto e stalking violento).

 

 

Nel primo caso la condotta del molestatore si limita a tentare di comunicare o entrare in contatto con la vittima (contro la sua volontà) attraverso telefonate, lettere, pedinamenti, invio di regali; in generale il telefono è il mezzo più usato perché consente il contatto senza il confronto fisico, facendo venire meno le inibizioni proprie di un contatto diretto. Molti stalkers realizzano le molestie solo attraverso l’uso del telefono. Nella seconda categoria rientrano insulti, minacce violente, aggressioni fisiche o molestie sessuali. Non si deve, tuttavia, dimenticare che in una, sia pur bassa, percentuale di casi l’autore degli atti persecutori è una donna, il cui comportamento persecutorio non è meno intrusivo e persistente di quello di un uomo, con la differenza che le vittime di stalking da parte di donne sono spesso trattate con apatia, scetticismo o indifferenza da parte delle forze dell’ordine o delle agenzie competenti.


**La ricerca di una risposta efficace e tempestiva al problema degli atti persecutori ha indotto il legislatore ad inserire un importante istituto di derivazione anglosassone: l’ammonimento. In particolare al Questore è affidato il potere/dovere di garantire un rapido ed efficace intervento a fronte di condotte di stalking. Il legislatore nell’elaborare il decreto legge n. 11/2009 ha ritenuto che la durata di un eventuale procedimento penale per la violazione di cui all’art. 612 bis c.p. potrebbe non essere sufficientemente efficace e rapido ai fini della immediata tutela della vittima degli atti persecutori. Per ovviare a tale problema è stato previsto l’istituto dell’ammonimento, con lo scopo precipuo di assicurare un intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza maggiormente rapido ed elastico rispetto a quello dell’Autorità Giudiziaria. Inoltre, tale strumento giuridico potrebbe essere di per sé sufficiente ed idoneo a dissuadere lo stalker dal perpetrare ulteriori condotte persecutorie. L’art. 8 del D.L.11/2009 stabilisce che: “…fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612 bis c.p., introdotto dall’art. 7, la persona offesa può esporre i fatti all’Autorità di Pubblica Sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore. Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento ed al soggetto ammonito. Il Questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. La pena per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’art. 612 bis c.p. quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo”. Nell’ordinamento italiano l’ammonimento è stato introdotto come misura di prevenzione avente natura amministrativa affidata per la sua concreta applicazione alla scelta del privato nel caso si determini a chiedere l’aiuto all’Autorità di Pubblica Sicurezza, ma non voglia ancora chiedere la punizione del colpevole tramite l’Autorità Giudiziaria. Questo strumento è stato definito “una innovazione fondamentale, che fornisce agli operatori di polizia uno strumento efficace per incidere sul fenomeno dello stalking, in particolare per tutti quei comportamenti fastidiosi che, pur non costituendo reato o costituendo reato precedibile a querela di parte, sconvolgono la vita della vittima portandola all’esasperazione, facendola sentire indifesa ed in costante pericolo di vita, costringendola a vivere prigioniera di se stessa”.
Il legislatore ha così delineato una nuova misura di prevenzione che assume una finalità dissuasiva nei confronti degli autori degli atti persecutori - inducendoli alla riflessione ed al ravvedimento – prima che l’aggravamento sfoci nell’attivazione del procedimento penale per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. La norma si caratterizza per la finalità di scoraggiare, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, contegni violenti o comunque disdicevoli, i quali – se non integrano ancora un reato contro la persona o il patrimonio – potrebbero degenerare e preludere ad illeciti penali produttivi di lesioni ben più gravi di valori giuridicamente tutelati.


Fonti:


* Maugeri Annamaria, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, Giapichelli,2010, pp. 9 - 20.

** Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. VI – N. 1 – Gennaio-Aprile 2012 41 - I nuovi strumenti di protezione della vittima: l’ammonimento (di Giancarlo Salsi).

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